DISABILITÀ E COSTITUZIONE

In che modo la nostra Costituzione tutela le persone con disabilità?

Se ho un familiare disabile, che mezzi ho a disposizione per assisterlo?

Quali sono le agevolazioni finanziarie?

In che modo viene garantito loro il diritto all’istruzione e al lavoro?

I mezzi a disposizione posti al fine di tutelare il diritto della persona disabile ad essere parte della società e di godere di pari opportunità rispetto ai cittadini normodotati sono presenti nella legge n.104.

Lo scopo principale di questa legge non è, quindi, la mera assistenza medico-sanitaria, ma l’inserimento e l’integrazione sociale, soprattutto nel mondo della scuola e del lavoro.

Dunque, cosa prevede, concretamente, la legge n.104?

ISTRUZIONE

Il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile è garantito grazie al PEI (piano educativo individualizzato), che, grazie all’interazione tra docenti e genitori, determina le ore di sostegno destinate all’alunno/a disabile in base alle sue necessità.

Comunque, l’alunno/a disabile ha diritto all’insegnante di sostegno fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Inoltre, all’alunno/a con disabilità sono consentite prove equivalenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove, così come l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap.

Infine, per garantire l’integrazione scolastica, gli enti e le unità sanitarie locali, possono prevedere l’adeguamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con disabilità, al fine di favorirne la socializzazione e l’integrazione, così come l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori e assistenti specializzati.

LAVORO

I soggetti disabili possono avere diritto al collocamento obbligatorio:

questo è applicabile anche a coloro che sono affetti da minorazione psichiche ma che abbiano comunque una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni compatibili.

Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona disabile tiene conto della capacità lavorativa dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica:

questa capacità lavorativa è accertata da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Inoltre, alla persona con disabilità è consentito sostenere le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

A condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente che assiste una persona che si trova in situazione di

particolare gravità (che si tratti di coniuge, parente o affine entro il secondo grado, oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)

ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito:

questi sono i cosiddetti “congedi parentali”, e hanno lo scopo di permettere alla persona con un disabile in famiglia di conciliare il proprio lavoro con le esigenze di cura ed assistenza del soggetto disabile, al fine di tutelare la sua salute, le relazioni e promuovere la sua integrazione.

Questo diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, che possono fruirne alternativamente.

Inoltre, il lavoratore che assiste la persona con disabilità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Infine, le persone con disabilità in cura all’estero hanno diritto al rimborso delle spese del soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro specializzato, ma solo nel caso in cui nel centro non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi

Articolo a cura di Mixia ippoliti Mascitti

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