Come evitare di essere aggrediti dal fisco dal 1 settembre?

Dal 1 settembre riparte l’attività del fisco


Superato il periodo di sospensione delle cartelle esattoriali alla data del 31 agosto, l’Agenzia delle entrate-riscossione riprenderà la sua attività.

Quindi ripartiranno i controlli sui debiti scaduti e non pagati e riprenderanno anche le procedure cautelari ed esecutive.


La sospensione delle cartelle esattoriali?

Il Governo ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione al 31 agosto 2021.

La sospensione riguarda anche tutti i pagamenti di cartelle esattoriali e altri atti della riscossione in scadenza. Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 agosto 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.


Ma come bloccare le procedure di recupero del fisco?

Se abbiamo una cartella con scadenza proprio durante il periodo di sospensione, potrebbe essere utile prendere alcuni accorgimenti per evitare, alla ripresa dell’attività di riscossione, di essere destinatari di un provvedimento cautelare o esecutivo da parte dell’Ex Equitalia, mi riferisco alle procedure di fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento  ecc.


La prima cosa da fare è quella di richiedere con istanza una rateazione del debito, e conviene farlo entro il prossimo 31 agosto.

Tenendo bene a mente che:


• per le richieste di rateizzazione delle cartelle esattoriali il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con ISEE) deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro,

• per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione.
Inoltre, relativamente ai piani di rateizzazione in essere, il contribuente decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.

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