Divorzio e Separazione

SEPARAZIONE

La separazione legale tra i coniugi non pone fine al rapporto matrimoniale, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. Incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (si scioglie la comunione legale dei beni, cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione) e sospende alcuni obblighi nell’attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.

La separazione può essere legale (consensuale – quindi sulla base di un accordo tra i coniugi- o giudiziale -quando manca l’accordo) o semplicemente “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza che vi sia stato l’intervento di un Giudice.


La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

DIVORZIO

Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario). Con il divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale.

La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge che vuole può contrarre nuovo matrimonio.

Con il D.L. 134/2014 è stata introdotta la possibilità per i coniugi di giungere ad un accordo innanzi all’ufficiale di stato civile per la separazione, per il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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