Cartelle di pagamento – Se manca la riassunzione la cartella si paga

Cartelle di pagamento – Se manca la riassunzione la cartella si paga
 
Mancata riassunzione in giudizio: l’accertamento impugnato battuta diventa, infatti, definitivo in seguito all’estinzione del processo.
 
È quindi legittima l’iscrizione a ruolo degli importi richiesti con un atto di accertamento che si sia reso definitivo per mancata riassunzione del giudizio di merito dopo una sentenza di cassazione con rinvio.
 
Così, finisce la querelle che ha impegnato contribuenti, giudici e avvocati sul punto.
 
Sostanzialmente  se l’agente della riscossione notifica una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di importi richiesti
 
dall’ufficio delle Entrate con atto di accertamento e questo viene successivamente impugnato, sino a giungere in Cassazione.
 
Se la Cassazione cassa e rinvia e il giudizio non è riassunto, l’atto impositivo
 
– a suo tempo impugnato in sede giurisdizionale –
 
diventa definitivo per mancata riassunzione del giudizio tributario.
 
La Commissione tributaria provinciale di Teramo (pronuncia n. 42/2010) ha rilevato che, con l’estinzione del processo tributario,
 
l’accertamento fiscale da cui ha tratto origine il processo medesimo, successivamente estinto acquisisce efficacia definitiva, restando salve le sole parti della sentenza non oggetto di impugnazione”.
 
Considerazioni
 
L’articolo 63 del Dlgs 546/1992 prevede al comma 1 che la riassunzione del giudizio tributario deve avvenire
 
entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza
 
della Suprema corte che ha cassato la sentenza, rinviando la causa al giudice di primo o secondo grado.
 
Il successivo comma 2 stabilisce che, se la riassunzione non avviene entro il
 
predetto termine o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio,
 
l’intero processo si estingue”.
 
Al riguardo, la pronuncia succitata conferma l’orientamento della giurisprudenza secondo cui, in conseguenza della mancata riassunzione
 
dopo l’intervento di una sentenza di cassazione con rinvio, l’atto impositivo originariamente impugnato diviene definitivo, legittimando l’iscrizione a
 
ruolo di imposte, sanzioni e interessi in danno del contribuente, cfr. anche Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza n. 226/2009.
 

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