Sentenza straniera e riconoscimento, le novità

 

Le decisioni emesse in uno Stato UE sono riconosciute in tutti gli stati membri senza che sia necessario instaurare alcun procedimento.

Il regolamento (Ue) 1215/2012 ha ad oggetto la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale.

Esso si applica a tutte le azioni, agli atti pubblici registrati e alle transazioni giudiziali.

Con questo intervento,

il legislatore europeo, ha inteso semplificare

ulteriormente la circolazione dei titoli esecutivi sia giudiziali che

stragiudiziali all’interno dell’Unione europea e facilitare l’accesso

alla giustizia per i cittadini.

La novità più significativa introdotta è la scomparsa

della procedura per ottenere la dichiarazione

di esecutività della sentenza straniera,

con positive ricadute su durata e costi dei procedimenti transfrontalieri.

L’abolizione del sistema del c.d. exequatur significa che è possibile agire in esecuzione in un qualsiasi Stato membro producendo semplicemente

una copia della sentenza straniera e un attestato rilasciato,

su istanza dell’interessato, dall’autorità giudiziaria dello Stato di origine del provvedimento.

Viene inoltre ribadito ed esteso il principio

dell’automatico riconoscimento delle decisioni

straniere anche ai provvedimenti provvisori

e cautelari emessi dall’autorità giurisdizionale competente

a conoscere nel merito.

Nell’ipotesi in cui la decisione straniera richieda un provvedimento “ignoto” all’ordinamento giuridico dello Stato richiesto

(ossia non rientrante in uno dei modelli tipici da esso contemplati),

tale provvedimento andrà “adattato, nella misura del possibile, a un provvedimento previsto dalla legge di tale Stato membro che abbia

efficacia equivalente e che persegua obiettivi ed interessi analoghi”.

Le disposizioni sul riconoscimento della sentenza straniera contenute nel regolamento hanno carattere assoluto;

ciò significa che operano indipendentemente dal diritto internazionale privato di un ordinamento giuridico.

Solo in caso di contestazione, la parte interessata può chiedere il riconoscimento e avviare la procedura.

Altro discorso ancora è da farsi per l’ipotesi in cui il riconoscimento della sentenza straniera viene richiesto in corso di causa, per avvalorare una delle difese.

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