A pensarci sembra scontato ma in effetti non lo è: quali sono gli obblighi di informazione del datore di “lavoro rischioso”? A deciderlo è la Cassazione
Condannato per lesioni il datore di lavoro che non informava i lavoratori dei rischi relativi all’attività lavorativa.
Il caso è il seguente: l’imputato era responsabile della fonderia, il lavoratore operava su un fusto vuoto
(che in precedenza conteneva un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico)
allo scopo di renderlo utilizzabile come contenitore per i materiali di scarto delle lavorazioni.
Il liquido in precedenza presente nei fusto implicava pericolo di formazione di vapori esplosivi.
Il lavoratore si accingeva alla rimozione del coperchio applicando al contenitore un elettrodo per praticare dei fori nel bidone ai fine di rendere possibile il suo aggancio alla gru e la sua movimentazione.
Nel compiere tale operazione causava una scintilla che innescava l’esplosione di vapori e la proiezione del coperchio che lo colpiva al volto cagionandogli gravissime lesioni.
La contestazione è relativa alla mancanza di adeguata valutazione, ai sensi dell’art. 4.2 del d.lgs. 626/1994, del rischio derivante dall’utilizzazioni dei
fusti in questione ed alla colpa connessa alla mancata prescrizione di dispositivi più adeguati per evitare esplosioni.
Al datore di lavoro delegato incombe l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza, ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. 626/1994, oggi abrogato dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e, naturalmente, di adottare le procedure di sicurezza appropriate.
E pur se il delegato aveva individuato il rischio, tanto che vi aveva fatto fronte instaurando la prassi operativa di svuotamento e lavaggio.
Tuttavia essa era inadeguata per quel tipo di lavoro rischioso.
E non era comunque accompagnata dall’essenziale informazione al lavoratore. E ciò fonda adeguatamente la colpa.
La valutazione dei rischi ed il relativo documento costituisco efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco della situazione pericolose e, conseguentemente, l’adozione delle adeguate misure di sicurezza.
In sostanza: il rischio era noto, ma era governato con prassi inappropriata.
Condanna quindi per la manc Cassazione Penale, Sez. 4, sentenza n. 24452 dell’8 giugno 2015.
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