Se è vero che nell’immaginario collettivo le donne arruolate sono simbolo di forza, è altrettanto vero che necessitano di tutela nel periodo della maternità.
Ma quali sono queste tutele?
Innanzitutto la tutela della maternità ha radici costituzionali.
A fronte di tale riconoscimento si sono susseguite nel tempo varie normative volte a disciplinare le modalità di godimento dei diritti delle donne nella fase della maternità.
La normativa attuale è contenuta nel Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
In particolare all’articolo 33 del prefato decreto vi sono una serie di disposizioni a tutela della maternità per le donne arruolate.
La disposizione, dopo aver stabilito la volontarietà del reclutamento e l’equiparazione in tali procedure alle disposizioni vigenti per il personale maschile, al comma secondo prevede che:
“Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie e delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i corsi di
formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche’ il personale femminile volontario di truppa in fase di addestramento e specializzazione iniziale, e’ posto in licenza
straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all’amministrazione della certificazione attestante lo stato di
gravidanza, fino all’inizio del periodo di congedo di maternità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
” Ma di cosa parla l’articolo 16 citato?
Si tratta di una disposizione contenuta nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e nello specifico riguarda il divieto di adibire al lavoro le donne.
Nel testo legislativo si legge che
“È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 204 ;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.” E ancora, sempre nell’articolo 33 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna si legge che
“Il periodo di assenza del servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non e’ computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie”.
Di fatto le disposizioni tendono a parificare la maternità delle donne arruolate a quelle delle altre lavoratrici, atteso il richiamo espresso della normativa speciale a quella generale.
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