La denuncia anonima è illegale, o no?

 

Una sentenza un po’ anomala riguarda la denuncia anonima.

Da sempre viene insegnato che la denuncia anonima non possa essere fatto alcun uso ( salvo rarissime eccezioni – se le denunce stesse sono in sé il corpo di un reato).

Per la Cassazione

«una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine».

Tuttavia i suoi «elementi» possono «stimolare l’iniziativa del pm»

La motivazione è ovvia:

il divieto per le forze dell’ordine di raccogliere una denuncia anonima serve proprio a garantire il diritto alla difesa, il “colpevole” può tutelare i suoi diritti soltanto conoscendo i fatti che gli vengono addebitati e..chi lo accusa.

Inoltre, se questa fosse ammessa inizierebbe un uso strumentale degli esposti, con il conseguente aumento di abusi e vendette.

Alcune settimane fa, invece, la Corte di cassazione, ha stabilito che anche una denuncia anonima possa essere utilizzata dall’autorità giudiziaria per ordinare perquisizioni e sequestri.

Un ragionamento paradossale Ecco cosa stabilisce la sentenza:

«Una denuncia anonima non può essere posta a fondamento di atti tipici d’indagine e quindi non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l’esistenza d’indizi di reità.

Tuttavia, gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis».

Quindi la denuncia anonima non dovrebbe essere utilizzata da agenti e magistrati; però “se serve per individuare un reato”, allora può essere utilizzata.

Ora non resta che scoprire come si possa stabilire quale denuncia anonima sia “utile a individuare un reato” e quale invece sia “inutile”.

Corte di Cassazione, VI sezione, sentenza n. 34450/2016 del 4 agosto 2016.

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