Avviso di accertamento nullo se manca la motivazione

Avviso di accertamento nullo se manca la motivazione

L’Agenzia delle entrate non può omettere di motivare l’avviso di accertamento solo riportandosi al processo verbale di contestazione.

Il solo fatto di essere un ente quale l’ “Agenzia delle Entrate” non autorizza l’ufficio a sottrarsi all’onere della prova.

E’ questa la storia di uno dei recenti successi che ha coinvolto il nostro studio, e ha fatto annullare un avviso di accertamento che,

in assenza di ricorso, sarebbe costato al contribuente circa 500.000,00 euro.

La Commissione Tributaria di Latina, con la sentenza in commento, rileva l’infondatezza dell’operato dell’ufficio che

“non solo ha disatteso le scritture contabili regolarmente tenute ed esibite, ma ha fatto ricorso all’accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, non aventi carattere della gravità, precisione e concordanza”.

Quindi l’Ufficio, affermando una maggiore capacità contributiva, avrebbe dovuto provare tali affermazioni.

Innanzitutto dimostrando che vi era da parte dell’azienda una violazione delle norme di legge.

Invece l’Agenzia delle Entrare affermava, senza provare, una serie di violazioni e ne poneva le relative sanzioni a carico dell’azienda.

La battaglia legale è stata incentrata proprio sulla dimostrazione che l’Ufficio, per poter sanzionare il contribuente con l’emissione di un

avviso di accertamento a suo carico, deve poter dimostrare, non solo le motivazioni alla base dell’utilizzo di un determinato metodo compilativo,

ma anche e soprattutto le specifiche violazioni, senza dimenticare di rendere conto al contribuente delle ragioni per cui, di fronte alla

presentazione di idonea documentazione, ometteva di valutarla positivamente.

I Giudici quindi, dalla parte del contribuente hanno riconosciuto che la pretesa tributaria, non era motivata e che l’avviso di accertamento

era nullo radicalmente in quanto non solo mancante delle specifiche indicazioni su cui era fondato, ma anche perchè l’avviso di accertamento

si profilava come “sintetico” senza poter rivestire detta forma in base ad una evidente carenza dei presupposti. Commissione Tributaria di Latina, sentenza n. 1462/2016.

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