ACCERTAMENTO ANTICIPATO? Illegittimo!

La Corte di Cassazione, è tornata a pronunciarsi in tema di avvisi di accertamento anticipato ed in particolare sugli “studi di settore”.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, con tre distinti avvisi di accertamento anticipato, aveva rettificato i redditi di impresa dei soci di una società. A seguito di accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti si affermava che:

    • gli studi di settore sono fonte di una presunzione semplice;
    • l’Ufficio non aveva fornito le idonee allegazioni (che devono essere gravi, precise e concordanti) in grado di avvalorare gli studi di settore applicati;
    • l’Amministrazione finanziaria non aveva “dato conto nella fattispecie trattata di elementi idonei alla configurazione di un maggiore reddito in capo al contribuente”;

in più si trattava di avvisi di accertamento anticipato,

cioè erano “stati notificati prima del termine di cui alla n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7”,

senza che l’Amministrazione finanziaria avesse giustificato ne motivato l’urgenza che potesse legittimare la notifica ante tempus.

L’Agenzia delle Entrate proponeva dunque ricorso avanti la Suprema Corte, che tuttavia respingeva l’impugnazione esaminando preliminarmente,

in ragione della sua pregiudizialità logica

, il motivo afferente la questione relativa alla notifica degli atti prima del termine previsto dall’articolo 12, comma 7, L. 212/2000. Sul punto, l’Agenzia aveva argomentato, che la norma richiamata non poteva ritenersi applicabile in quanto

nella fase del contraddittorio la società ha potuto difendersi in maniera esaustiva, per cui non risultano in alcun modo violati i diritti del contribuente”.

Al contrario la Suprema Corte, ha osservato che vi era stato accesso dei verificatori presso i locali della società al fine di acquisire gli elementi

rilevanti in funzione dell’applicazione degli studi di settore e che era stato redatto e notificato alla parte il processo verbale di constatazione.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 7,

nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Al riguardo, il Giudice di legittimità, nel richiamare la pronuncia

a Sezioni Unite n. 18184/2013, ha considerato che bene aveva fatto

la CTR a dichiarare la nullità degli atti impositivi, perché nel caso in cui gli stessi siano notificati, a seguito di accesso, prima del decorso del termine dilatorio,

l’inosservanza di detto termine determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus”.

L’osservanza del termine prescritto è dunque, per la Suprema Corte,

adempimento ineludibile essendo primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed essendo diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva”.

Per tali motivi, il Giudice di legittimità ha respinto il ricorso proposto dall’Ufficio.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 25692 del 14.12.2016.

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