Sovraindebitamento: istruzioni per l’uso

 

Sovraindebitamento: ecco alcune indicazioni per la presentazione dell’istanza per il piano del consumatore, l’accordo del debitore e la proposta di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012.

La Legge chiamata “legge salva suicidi” o “legge cancella debito”, prevede delle norme in materia di soluzione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili.

È una legge in vigore da alcuni anni, ma non è ancora ben conosciuta, né dai cittadini, né dagli operatori del diritto. Per questo motivo abbiamo in questo breve articolo si cerca di fare un breve sunto pratico.

Per prima cosa occorre chiarire 3 aspetti sul sovraindebitamento:

  • La Legge 3/2012 non è una “legge cancella debito”. Cioè non fa eludere gli impegni presi, ma consente al debitore di fare fronte ai propri debiti in modo coerente con le proprie risorse, contemporaneamente garantendo ai creditori la migliore soddisfazione possibile.
  • La Legge 3/2012 non serve a contrastare le azioni esecutive e, non serve per eludere Equitalia. Può servire a interrompere le procedure esecutive in corso ma allo scopo di pianificare la gestione finanziaria in modo nuovo.
  • La Legge 3/2012 non può essere utilizzata da chi non ha un patrimonio e/o un reddito, anche piccolo. In alternativa, serve la presenza di un terzo che si impegni a finanziare e garantire il debitore.

Chi può utilizzare la Legge 3/2012?

I soggetti non fallibili: i privati e gli enti e le imprese che sono esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare (enti che non svolgono attività commerciale, soggetti sotto soglia).

Quali sono le procedure previste dalla Legge 3/2012?

La Legge prevede due procedure:

A     Il piano del consumatore, che può essere presentato dai privati.

Una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti.

Può prevedere ad esempio la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti.

Il piano è approvato e reso esecutivo dal Giudice, con propria autonoma decisione.

L’accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili, pur avendo caratteristiche simili al piano del consumatore, prevede che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Quindi decide il Giudice e i creditori.

B             La liquidazione del patrimonio del debitore.

Il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei debiti.

Un liquidatore (nominato dal Tribunale) venderà i suoi beni per pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti.

Così il debitore, perde tutti i suoi beni, potendo mantenere soltanto:

1) i beni che, per Legge, non possono essere pignorati;

2) i crediti di carattere alimentare e di mantenimento;

3) i crediti che non sono pignorabili ai sensi dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile;

4) i frutti derivanti dall’usufrutto dei beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti;

5) gli stipendi, i salari e le pensioni che il debitore guadagna con la propria attività, nei limiti di quanto occorre mantenimento della famiglia, così come stabilito dal Giudice.

Ci sono soggetti esclusi dall’utilizzo della Legge 3/2012?

Si

Si tratta dei seguenti soggetti:

1) soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

2) soggetti che hanno già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni;

3) soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento;

4) soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la loro situazione patrimoniale e economica.

Quest’ultimo ci fornisce uno spunto di riflessione: se emergono elementi che erano stati tenuti nascosti, il debitore può veder revocato il provvedimento e rendere vano ogni sforzo, in più correndo il rischio di commettere reato.

Come presentare la domanda di ammissione alla Legge 3/2012?

L’art. 15 della Legge 3/2012, prevede la costituzione degli Organismi di Composizione della Crisi (O.C.C.), ad oggi però non ci sono in tutta Italia questi organismi per il sovraindebitamento, così è possibile la nomina di un professionista (avvocato, commercialista o notaio) che ne svolge il ruolo.

Il soggetto, quindi, dovrà verificare se nella circoscrizione competente sono stati costituti uno o più O.C.C.. In questo caso egli dovrà presentare la propria domanda ad uno degli O.C.C. a sua scelta, altrimenti, dovrà presentare al Tribunale competenteuna domanda per la nomina di un professionista incaricato di svolgere le funzioni di O.C.C.

Con la presentazione della domanda, ha inizio la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

C’è bisogno di avvocato o commercialista?

La Legge 3/2012 non prevede vincoli e, quindi, niente impedisce al debitore di presentare la propria proposta senza alcuna assistenza tecnica.

L’esperienza, però, ha dimostrato che questa è non è una scelta molto saggia.

Le procedure di composizione, infatti, hanno un contenuto e un linguaggio tecnico. Non solo, è possibile allegare alla domanda una vera e propria relazione, che tenga presente la situazione di fatto, le motivazioni a sostegno della domanda ecc.

Questa scelta ha molti vantaggi pratici.

Qual è il contenuto della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Il contenuto della proposta di accordo del debitore o di piano del consumatore prevede, in sostanza, una ristrutturazione dei debiti, cioè una rateizzazione del pagamento spalmandolo su un periodo di tempo che può essere anche molto lungo. L’obiettivo è rendere coerenti le rate mensili dei debiti da pagare e il flusso delle entrate del soggetto.

È importante precisare che con il deposito della proposta, sono sospesi gli interessi convenzionali o legati sui crediti non assistiti da ipoteca, pegno o privilegio.

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