USURA BANCARIA: la sentenza di svolta

 

USURA BANCARIA: la sentenza di svolta

Per la Cassazione l’esistenza di usura bancaria nell’applicazione del tasso di interesse moratorio travolge anche gli interessi corrispettivi.

Ma gli interessi si possono sommare?

È sicuramente una sentenza che farà parlare molto – e farà tremare le banche – quella emessa dalla Cassazione.

Nono solo perché riguarda un tema molto dibattuto:

l’ usura bancaria, ma anche perché la Suprema Corte ha detto che, per accertare se sono usurari o meno gli interessi praticati su un mutuo dalla

banca, è possibile cumulare le voci relative agli interessi corrispettivi e a quelli moratori e verificare poi se il risultato determina un superamento del tasso-soglia previsto dalla legge.

Ma non basta: se ad essere usurari sono soltanto gli interessi moratori previsti originariamente nel contratto, il correntista non è tenuto a corrispondere nemmeno quelli corrispettivi.

Facciamo un esempio: un correntista sempre in regola con i pagamenti delle rate del mutuo (ogni rata è costituita da una parte di capitale e da una

parte di interessi), si accorge che, nel contratto, è previsto che, qualora ometta di pagare una rata, su questa somma scatteranno gli interessi di mora («interessi moratori»).

Verificando gli interessi si avvede che si tratta di usura bancaria.

Così il correntista decide di farsi giustizia.

La banca però potrebbe sostenere che il correntista non ha mai pagato interessi moratori (essendo sempre stato in regola con i pagamenti) e

quindi non può lamentare quindi alcun danno visto che ha

corrisposto solo interessi corrispettivi (che sono al di sotto dell’usura bancaria).

Il correntista, al contrario sostiene di essere stato raggirato e che anche solo il rischio di pagare un interesse usurario determina la nullità del contratto.

Chi ha ragione? La banca o il correntista?

In questo caso, la Cassazione dà ragione al correntista:

si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui essi sono promessi, o comunque convenuti in contratto, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Così il legislatore ha voluto sanzionare l’ usura bancaria perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

Usura bancaria si dice quando anche dalla somma degli interessi corrispettivi e quelli moratori si supera il limite di legge.

Eppure Bankitalia esclude che gli interessi moratori siano da calcolare ai fini dell’usura.

Corte di Cassazione, ord. n. 23192/17 del 4.10.2017.

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