Notifica: cosa succede se il destinatario non viene trovato?

Notifica: cosa succede se il destinatario non viene trovato?

Notifica: cosa succede se il destinatario non è a casa o non vi abita più?

Non in tutti i casi la mancata notifica di un atto implica un altro tentativo di consegna.

Ci sono, infatti, situazioni in cui la legge considerata la notifica, seppur non perfezionata, andata a buon fine.

Cosa succede, dunque, nel momento in cui l’ufficiale giudiziario cerca il destinatario presso la sua casa di abitazione/residenza o presso la dimora o il domicilio?

Se il destinatario viene trovato la notifica si considera a tutti gli effetti eseguita. 

Se il destinatario si rifiuta di riceverla o di firmare il registro, la notifica viene considerata anche in questo caso eseguita.

Nel caso in cui il destinatario non viene trovato, ci sono diverse opzioni:

l’ufficiale giudiziario può consegnare la notifica a un familiare convivente

  • non minore di 14 anni, ad una persona addetta alla casa, o al portiere dello stabile.
  • se tali soggetti si rifiutano, l’ufficiale può lasciare la notifica al comune, inviando una raccomandata al destinatario.
  • se, invece, sono sconosciuti la residenza, la dimora, il domicilio o il destinatario non ha nominato un procuratore generale, l’ufficiale giudiziario può depositare la notifica nel Comune di ultima residenza, nel Comune di nascita o può  consegnarla al Pubblico Ministero.

L’orario per effettuare le notificazioni a mani è compreso tra le ore 7 e le ore 21.

Nel caso in cui il destinatario accetta comunque di ricevere l’atto in orario diverso la notifica è valida.

Nel caso di rifiuto, l’ufficiale giudiziario deve tentare nuovamente la notifica negli orari stabiliti.

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