L’avviso di accertamento
L’Avviso di accertamento è un atto formale che viene emesso dell’Amministrazione finanziaria al fine di contestare al
contribuente delle difformità in merito all’adempimento
di una specifica obbligazione tributaria.
Quindi con l’avviso di accertamento tecnicamente l’Amministrazione Finanziaria rende noto (notifica) al contribuente i dati di fatto e di
diritto per i quali è richiesto un versamento (e ne comunica la misura dello stesso).
Secondo la normativa specifica (principalmente il DPR 600/73 e lo statuto dei diritti del contribuente), l’avviso di accertamento è valido solo se è
corredato delle ragioni giuridiche e dei presupposti di fatto che lo hanno determinato (motivi di fatto e di diritto devono essere contenuti nell’avviso stesso).
Oltre alle caratteristiche proprie che sono di forma e di contenuto, l’atto deve essere notificato al contribuente nei modi determinati dalla legge e nei tempi prescritti per ciascuna tipologia di imposta.
Ma cosa può fare il contribuente se ha ricevuto un avviso di accertamento? È bene sapere che entro 60 gg dalla notifica il contribuente può attivare uno dei procedimenti previsti per la risoluzione della controversia, per contestarla o aderire alla richiesta in esso contenuta.
I procedimenti previsti dalla legge, diversi dal pagamento della somma richiesta, sono:
- Autotutela;
- accertamento con adesione;
- reclamo e mediazione;
- conciliazione giudiziale;
- ricorso tributario.
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