Il contribuente può difendersi da solo, ma fino a che punto?

Il contribuente può difendersi da solo, ma fino a che punto?

Quali sono i limiti entro cui possiamo rivolgerci personalmente all’autorità senza il bisogno di una difesa tecnica?

Quando è obbligatorio l’avvocato?

La domanda è interessante se consideriamo un caso realmente accaduto in cui, in occasione di una lite contro un ufficio finanziario, il Signor T. ha

deciso di difeso se stesso in  primo grado, senza cioè l’ausilio di un difensore tecnico, redigendo da solo il ricorso e presentandosi in udienza, presso la

Commissione tributaria provinciale, ottenendo una sentenza favorevole.  Successivamente, però, l’Ufficio finanziario ricorreva in appello contro la

sentenza di primo grado che dava ragione al contribuente, in secondo grado, presso la Commissione Tributaria Regionale.

In appello il contribuente non era costituito, ed ha ottenuto una sentenza sfavorevole.

Il Signor T., vista la condanna, avrebbe voluto continuare la sua difesa e perciò presentare ricorso in Cassazione, sempre come difensore di se stesso, e sempre senza avvocato ad assisterlo.


Questo, però, non è possibile, poiché l’art. 365 del Codice di procedura Civile stabilisce letteralmente che “Il ricorso e’ diretto alla Corte e sottoscritto,

a pena d’inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale”, qualunque sia l’ammontare della lite.

Per questo motivo, malgrado il valore esiguo della controversia (che ha reso possibile al contribuente difendersi in proprio) non gli è stato permesso proseguire da solo presso la Suprema Corte!

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