Incidente con un’auto senza assicurazione: cosa fare?

Incidente con un’auto senza assicurazione: cosa fare?

Posso essere risarcito se l’incidente è stato provocato da un’auto senza assicurazione o da un veicolo non identificato?

La risposta è assolutamente sì,

la legge contempla esplicitamente questa ipotesi riconoscendo al soggetto danneggiato l’integrale risarcimento del danno.

Parliamo di situazioni che negli ultimi tempi sono in costante aumento, ossia, cosa succede se si rimane coinvolti in un incidente stradale e l’altra auto è senza assicurazione oppure scappa via senza essere identificata?

Chi deve intervenire?

Ecco alcune informazioni che bisogna sapere.

In caso di incidente con un’auto senza assicurazione o con auto non identificata interviene il “Fondo di garanzia per le vittime della strada”(FGVS), ossia un organismo operativo dal 1971 amministrato dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).

Questo Fondo ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato

oppure un veicolo che non viene identificato, ovvero i cosiddetti pirati della strada.

Tale fondo è alimentato da una aliquota sui premi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, in sintesi la pagano tutti coloro che fanno una polizza assicurativa.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada prevede un risarcimento che copre sia i danni patrimoniali (ai beni danneggiati) sia quelli alla persona.

Dopo aver liquidato il danno, il Fondo recupera quanto è stato pagato direttamente dal danneggiante.

Che tipologie di sinistri copre il Fondo?

Il Fondo copre quattro tipologie di sinistri, ovvero quando l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  1.  non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con una franchigia di 500 €;

  2.  non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose, con una franchigia di 500 €, che i danni alla persona;

  3.  assicurato con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa: in tal caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

  4. posto in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del veicolo.

Il Fondo provvede al risarcimento del danno in due ulteriori casi, nello specifico:

  1. incidenti causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

  2. incidenti causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo: anche in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona.

Devo per forza fare causa per avere il risarcimento del danno? 

Bisogna tenere conto che difficilmente si ottiene un’offerta stragiudiziale dalla compagnia interpellata. Essendo, infatti, gestiti dei soldi

pubblici, l’assicurazione generalmente attende un provvedimento del giudice (la sentenza) per procedere al pagamento del danno subito.

Detto questo, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della lettera, il danneggiato potrà agire in giudizio per ottenere il dovuto risarcimento, ma

non prima di aver tentato inutilmente anche la conciliazione, attraverso la negoziazione assistita, obbligatoria in questa materia.

La causa sarà quindi, intentata nei confronti sia della compagnia assicuratrice, che agisce per conto del Fondo di Garanzia, sia nei riguardi del proprietario del veicolo non assicurato.

Posso fare tutto da solo o devo rivolgermi obbligatoriamente ad un avvocato?

Molti cittadini sono spaventati dal costo del legale e dai comportamenti non sempre trasparenti di alcuni colleghi, quindi preferiscono il fai da te, ma

questo è possibile nella fase stragiudiziale, se cioè il danno viene risarcito senza bisogno di ricorrere alla causa.

Abbiamo visto, però, che in materia di Fondo di Garanzia, la causa è quasi inevitabile e, pertanto, diventa necessario rivolgersi all’avvocato.

In ogni caso consiglio sempre e comunque, in tutte le ipotesi di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli di rivolgersi ad un legale fin dall’inizio: in questo modo sarete garantiti circa l’esattezza dei vari passaggi.

L’avvocato, infatti, saprà cosa fare e come farlo e non dovrete imbarcarvi in una procedura che, per l’utente inesperto, può essere complessa.

Ricordatevi, infine, che se il legale sbaglia siete garantiti dalla sua polizza professionale, ma soprattutto che il costo dell’avvocato è a carico della compagnia assicuratrice:

questa, infatti, unitamente al danno deve anche rimborsare gli onorari per l’assistenza legale.

Articolo redatto dal Dott. Marco Molinari 

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