LA REVISIONE DEL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO.

LA REVISIONE DEL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO, VERSO UN AGGRAVAMENTO?

Il Decreto fiscale per il 2020 (DL 124/2019) apporta modifiche al sistema penale tributario prevedendo di fatto un aggravamento delle pene previste

per alcune fattispecie fondamentali da una parte, l’abbassamento delle soglie di punibilità già previste dall’altra e altre modifiche sistematiche molto importanti.

LA REVISIONE DEL SISTEMA PENALE TRIBUTARIO

Vediamo i passaggi fondamentali:

– dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da anni 4 a 8 (piuttosto che il precedente dettato che prevedeva da un anno e 6 mesi a 6 anni).

Tuttavia, se l’ammontare degli elementi passivi “fittizi” risulta inferiore a €100.000,00 si applicherà la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

In relazione a questa fattispecie è anche prevista la responsabilità amministrativa delle società e degli altri enti (prevista dal D.Lgs. 231/2001) che comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria (fino a 500 quote).

– dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da 3 a 8 anni (piuttosto che il precedente dettato che prevedeva da un anno e 6 mesi a 6 anni).

– dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da 2 a 5 anni (piuttosto  che il precedente dettato che prevedeva da 1 a 3 anni). La fattispecie si integra quando congiuntamente:

– la singola imposta evasa (II.RR. o IVA) è superiore a euro 100.000,00 (piuttosto  che il precedente dettato che prevedeva il tetto massimo a 150.000,00);

– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti) è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati o, comunque, è superiore a euro 2 milioni di euro (piuttosto  che il precedente dettato che prevedeva 3 milioni).

Viene abrogata la non rilevanza delle valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% di quelle corrette (abrogato il comma 1 ter).

– omessa dichiarazione II.RR., IVA e dei sostituti d’imposta (art. 5 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da 2 a 6 anni (piuttosto che il precedente dettato che prevedeva da un anno e 6 mesi a 4 anni).

 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da 4 a 8 anni (piuttosto che il precedente dettato che prevedeva da un anno e 6 mesi a 6 anni). Tuttavia, se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

– occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000), si applica la reclusione da 3 a 7 anni (piuttosto che il precedente dettato che prevedeva da un anno e 6 mesi a 6 anni).

 omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis D.Lgs. 74/2000), la soglia di punibilità passa dal precedente euro 150.000 a euro 100.000,00 (di ritenute dovute o certificate e non versate per ogni periodo d’imposta).

– omesso versamento di IVA (art. 10 ter D.Lgs. 74/2000), la soglia di punibilità passa dal precedente euro 250.000 a euro 150.000 (di ritenute dovute o certificate e non versate per ogni periodo d’imposta).

È inoltre prevista la confisca c.d. per sproporzione (art. 240 bis c.p.) per alcuni casi di condanna per i reati tributari del D.Lgs. 74/2000, con l’eccezione delle fattispecie di omesso versamento di ritenute e di omesso versamento IVA.

Le modifiche e novità hanno efficacia dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto.

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