Cartelle esattoriali: Tutto sulla Notifica
Si parla spesso di ricorsi vinti perché c’è un difetto di notifica delle cartelle esattoriali.
La notificazione degli atti, in generale, e delle cartelle esattoriali è una fase fondamentale: serve a rendere valida la comunicazione e
ad accertare che il destinatario sia venuto a conoscenza dell’atto, o ne abbia avuto modo.
Le cartelle esattoriali possono essere notificate al contribuente in vari modi, secondo la legge:
Posta elettronica certificata (PEC)
All’indirizzo di posta elettronica certificata (detto comunemente PEC) del destinatario, risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC), altrimenti, per i soggetti che ne fanno richiesta ma che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta
elettronica certificata (e che non risultano nell’indice INI-PEC), all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta;
Raccomandata con avviso di ricevimento (R.a/r)
Le cartelle esattoriali devono essere notificate in plico chiuso (in busta sigillata) e la notifica si considera avvenuta nella data che sarà indicata
nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle persone autorizzate a riceverla o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda;
Consegna a mano
Cioè quando le cartelle esattoriali vengono consegnate materialmente nelle mani del destinatario o di un suo familiare convivente (risultante dal certificato di residenza).
È importante sapere che il domicilio del contribuente deve risultare da un’apposita comunicazione all’Ufficio competente con raccomandata (R.a/r) o in via telematica.
Se non è possibile individuare l’abitazione del contribuente, l’ufficiale incaricato deve lasciare l’avviso di deposito presso l’albo del Comune e la notifica si considera eseguita dopo 8 giorni.
Quando può essere eseguita la notifica? Ci sono dei termini?
I termini di notificazione delle cartelle esattoriali sono indicati in un apposito articolo di legge (articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).
Per quanto riguarda la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in base al tipo di controllo dal quale si determina la cartella di pagamento.
Le cartelle esattoriali relative a dichiarazioni dei redditi ed Iva devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nel caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale, il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo.
Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle esattoriali decorrono dalla data di presentazione di tali dichiarazioni. Oltre questi termini la notifica si considera nulla.
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