La cartella esattoriale, o cartella di pagamento, è l’atto che Equitalia, oggi agenzia entrate riscossione, o qualsiasi altra società incaricata della riscossione dei tributi, invia ai contribuenti per recuperare le somme dovute alla Pubblica Amministrazione.
Con la cartella esattoriale il Fisco comunica ai cittadini che i loro debiti nei confronti degli enti impositori (l’Agenzia delle Entrate, l’Inps, i Comuni, ecc.) sono stati iscritti a ruolo. Dal 1° luglio 2017 infatti Equitalia è stata sciolta e la riscossione dei tributi è passata direttamente alle Entrate tramite il nuovo ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione“.
Dopo la notifica di una cartella di pagamento, il contribuente ha – generalmente – 60 giorni di tempo per proporre ricorso. Trascorso questo periodo, la cartella acquista forza di titolo esecutivo ed Equitalia può iniziare a procedere contro il cittadino che non ha ancora pagato tramite ipoteca e pignoramento, ecc.
Il contribuente può contestare la cartella esattoriale davanti al giudice, ma per farlo deve rispettare dei termini ben precisi:
60 giorni dalla notifica della cartella se gli viene richiesto il pagamento di tasse e tributi;
40 giorni dalla notifica se gli viene richiesto il pagamento di contributi previdenziali;
30 giorni dalla notifica se gli viene richiesto il pagamento di multe.
Allo stesso modo, Equitalia deve rispettare alcune precise scadenze. La prescrizione del credito, in particolare, è il termine oltre il quale la somma non è più dovuta per legge: il termine di prescrizione può variare, ma è solitamente pari a 10 anni per Irpef, Iva e canone Rai.
La decadenza, invece, scatta il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di maturazione del debito: se la cartella è stata notificata oltre tale data è annullabile e il cittadino ha diritto di farla dichiarare illegittima, il debito potrà essere recuperato solo attraverso una causa civile.
LA NUOVA CARTELLA ESATTORIALE
Equitalia spa è stata sciolta e la riscossione cambia, ma quali sono le modifiche alla cartella esattoriale?
– In primis è stata aumentata la grandezza del carattere per agevolare la lettura.
– Inoltre viene abbandonato il carattere estremamente sintetico e criptico dell’atto, in favore di un formato che dovrebbe informare il contribuente sulla natura della sanzione. Infatti spesso in passato per questo si sollevavano vizi di motivazione che alimentavano solo i contenziosi e ingolfavano il giudice tributario con cause per difetto di motivazione criticabili.
– Diminuisce il numero delle pagine che spesso nei vecchi ruoli e nelle vecchie cartelle di pagamento, prima si ripetevano senza dare alcuna informazione aggiuntiva.
– Nel frontespizio è riportato subito il prospetto di calcolo del debito complessivo delle somme iscritte a ruolo con distinzione della sorte degli interessi da versare, delle somme iscritte a ruolo, degli enti creditori.
– Viene poi da subito inserito se siete i principali destinatari obbligati al pagamento oppure se siete solo dei coobligati al pagamento delle imposte (ossia sarete obbligato solo se il debitore principale non paga e anche se pagherete potrete rivalervi sul primo).
– Per ciò che concerne i termini da rispettare e gli eventuali adempimenti connessi alla notifica della cartella di pagamento ed al pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi sono evidenziati con maggiore evidenza anche se purtroppo restano sempre 60 giorni dalla notifica dell’atto.
– Davanti, nel frontespizio vi è la natura del soggetto cui è notificata la cartella se in qualità di debitore principale o di coobbligato.
– Nasce poi la nuova sezione che si chiama “Dettaglio degli importi dovuti” in cui sono descritte le somme iscritte a ruolo, non solo, con le cause che hanno portato alla formazione del reddito e all’irrogazione delle sanzioni.
– Nella sezione Avvertenze sono riportati i dati essenziali della cartella mentre in seguito potete trovare le modalità su come e quando presentare un ricorso con l’indicazione della Commissione, o l’ente impositore a cui inviare il ricorso e la costituzione in giudizio o chiedere lo sgravio o anche solo la presentazione di istanze di sospensione del pagamento
– Sono specificati, perché obbligatorie per legge, gli elementi aggiuntivi dell’atto quali il numero e la tipologia di ruolo, la data in cui è stato reso esecutivo e soprattutto il famoso nominativo del responsabile del procedimento (che spesso è stato al centro dei dibattiti delle pronunce della giurisprudenza).
– È stato inserito anche il dettaglio delle modalità per accedere alle dilazioni di pagamento.
– Altra novità è la sezione intitolata “informazioni utili” che ci auguriamo sia utilizzata in quanto prevede la spiegazione della modalità di determinazione di tutti gli oneri aggiuntivi e le conseguenze del mancato pagamento o del tardivo adempimento.
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