Innanzitutto parliamo tecnicamente di esecuzione forzata e presuppone un titolo esecutivo.
Naturalmente, il titolo deve essere sempre notificato al debitore con formula esecutiva affinché a questi conosca con certezza l’esistenza del relativo obbligo.
Se quest’ultimo omette di adempiere anche a seguito di tale notifica, il creditore potrà procedere mediante la notifica dell’atto di precetto,
una vera e propria diffida a pagare entro 10 giorni.
Attenzione!
Nell’ipotesi in cui il soggetto debitore sia una Pubblica Amministrazione, prima di notificare il precetto il creditore dovrà attendere lo spirare del termine di 120 giorni.
In generale, trascorsi i 10 giorni, e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla notifica del precetto (dopo il quale l’atto di precetto “decade”) si potrà procedere ad esecuzione forzata, ossia al pignoramento.
In linea generale il recupero e quindi l’esecuzione può essere realizzata con due modalità:
a) in forma specifica, in modo da far ottenere al creditore uno specifico risultato.
Questa tipologia è utile in 3 casi:
– consegnare uno specifico oggetto (es. restituire un’auto alla società di leasing);
– fare una certa cosa (es. abbattere un albero che sta per cadere);
– non fare una certa cosa (es. non elevare una costruzione sulla linea di confine);
L’esecuzione può essere anche
b) in forma generica, relativa alle ipotesi in cui il soggetto vittorioso in giudizio debba recuperare delle somme di denaro dal soccombente che abbia omesso di onerare il proprio debito anche a seguito della statuizione giudiziale.
In tale ipotesi, l’esecuzione forzata si sostanzia nella espropriazione dei beni del debitore affinché siano venduti all’asta ovvero, nel caso di denaro, direttamente assegnati al creditore.
Chiaramente, in presenza di condanne al pagamento di somme di denaro, il titolo esecutivo è l’ordine del giudice che attesta sia l’esistenza, sia l’entità del credito.
A questo punto il creditore può scegliere la tipologia di pignoramento, la scelta naturalmente, è condizionata anche dall’esito delle apposite indagini finalizzate all’individuazione dei beni o delle liquidità su cui potersi rivalere.
Il pignoramento può assumere diverse forme:
-pignoramento immobiliare, che ha per oggetto i beni immobili;
-pignoramento mobiliare, che ha per oggetto cose mobili;
-pignoramento presso terzi, che ha per oggetto crediti o più un generale beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo, tra questi rientra anche il datore di lavoro.
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