Se c’è differenza tra valore iscritto a bilancio e minore valore negoziale del ramo d’azienda, l’Ufficio finanziario è legittimato a procedere?
La risposta è si. Lo afferma la Corte di cassazione con l’Ordinanza n. 27651 del 12 ottobre 2021.
La differenza tra il valore iscritto a bilancio e il minore valore negoziale pattuito della cessione di ramo d’azienda legittima l’Ufficio finanziario a procedere alla rettifica sia a fini di registro che a fini delle imposte dirette, dando prevalenza al valore di bilancio, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie.
La ripresa in capo al cedente ha effetti anche nei confronti del cessionario in quanto soggetto co-obbligato solidalmente ai fini dell’imposta di registro.
Sono questi i principi dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 27651 depositata il 12 ottobre 2021.
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