Avviso di accertamento inviato mediante raccomandata esiste la presunzione di conoscenza dell’atto completo?

Con l’ordinanza n. 30757 del 29 ottobre 2021 la Corte di Cassazione si occupa dell’efficacia probatoria della raccomandata contenente l’avviso di accertamento e del conseguente onere delle prova gravante sul contribuente.

Il destinatario della missiva, che eccepisce la mancanza di alcune pagine nella copia ricevuta che diritti ha?

In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 del codice civile, in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova.

La lettera raccomandata costituisce infatti prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione generale, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell’atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo, con conseguente trasferimento dell’onere probatorio in capo al ricevente.

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