La transazione fiscale e gli accordi sui crediti contribuitivi

Il debitore può proporre una transazione fiscale in sede di accordo di ristrutturazione sia esso standard, agevolato o esteso. Anche in questo caso, si rende necessaria l’attestazione di un professionista relativamente ai crediti fiscali e previdenziali; la relazione suddetta deve riguardare specificatamente la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di una specifica valutazione da parte del Tribunale.

La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione relativa agli accordi di ristrutturazione, è depositata presso il competente agente della riscossione (e all’ufficio competente) sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.

L’adesione alla proposta è espressa:

con parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio; per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto.

L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione.

L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
L’eventuale adesione deve avvenire entro 60 giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.

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