CRISI DI LIQUIDITÀ E OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE

La Cassazione ribalta l’orientamento e assolve l’imprenditore dall’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

L’imprenditore il quale, a causa di un’improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell’anno 2013, per l’ammontare complessivo di circa 15.600 euro è stato assolto perchè la suprema Corte ha ritenuto di non aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito.

Sia in primo grado che in appello i giudici avrebbero condannato l’imprenditore senza argomentare adeguatamente circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non avrebbero tenuto conto della grave crisi economica e finanziaria che aveva colpito la società e delle conseguenti condotte – quali quelle di contrarre mutui e ipoteche sui propri beni personali – poste in essere dall’imputato al fine di adempiere il debito tributario dell’azienda.

La pronuncia della Cassazione accoglie, quindi, il ricorso proposto avverso la sentenza di appello dall’imprenditore, stabilendo che quest’ultimo può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità penale, l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, qualora dimostri (rigorosamente) sia la non imputabilità, a se medesimo, della crisi economica che ha improvvisamente investito l’azienda, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

Secondo la Cassazione, il Collegio di appello, nonostante le numerose allegazioni prodotte al riguardo dalla difesa, non avrebbe tenuto conto di tali elementi, che avrebbero potuto incidere quantomeno sul profilo psicologico della condotta.

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