L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria della azienda e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
Il piano deve avere data certa? e deve indicare:
1) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
2) le principali cause della crisi;
3) le strategie d’intervento ed i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
4) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
5) gli apporti di finanza nuova;
6) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Il recente decreto correttivo è intervenuto sul contenuto del piano essendo stati introdotti due nuovi elementi, visto che esso deve includere:
l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
il piano industriale e l’evidenziazione degli effetti sul piano finanziario;
Un professionista indipendente deve successivamente attestare la veridicità non solo dei dati aziendali ma anche la fattibilità economica del piano.
In forza delle modifiche recentemente apportate, è stato precisato che il debitore possa richiedere la pubblicazione nel registro delle imprese del piano, e anche dell’attestazione formulata dal professionista e degli accordi conclusi con i creditori.
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