Come cambia la definizione di “crisi”?
È stata abbandonata la precedente definizione che identificava la crisi in uno stato di “difficoltà economico-finanziaria” dell’impresa.
Il concetto di crisi viene infatti individuato come uno “squilibrio economico – finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore.
In particolare l’indicatore della situazione di squilibrio è rappresentata dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l’assenza di prospettiva di continuità.
La nuova Procedura di allerta
L’art. 15 del D.lgs. n. 14/2019 dispone che l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo segnalare al debitore non solo che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante, ma anche che l’ufficio effettuerà la segnalazione qualora, entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, non provveda a regolarizzare la situazione ovvero a presentare istanza di composizione assistita o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Quali sono le soglie che impongono all’Agenzia delle Entrate di effettuare la segnalazione?
L’esposizione debitoria è infatti considerata di importo rilevante quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato ai fini IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010, è superiore ai seguenti valori di riferimento:
€ 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad 1 milione di euro;
€ 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
€ 1.000.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore a 10 milioni di euro.
È fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità, il termine tassativo entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve trasmettere l’avviso al debitore.
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