La responsabilità dei liquidatori, dei soci e degli ex amministratori di una società cancellata, va accertata con un atto specifico e ulteriore rispetto a quello della società.
La reale finalità della norma di collegamento introdotta dal decreto Semplificazioni del 2014 fu quella di stabilire che l’atto notificato a una società cessata (nei 5 anni successivi alla cancellazione) risultasse valido, così da potersi poi azionare la responsabilità dei soci, liquidatori ed ex amministratori prevista dall’art. 36, D.P.R. n. 602/1973.
La norma fissa una particolare responsabilità:
– per i liquidatori, che abbiano eventualmente soddisfatto crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato beni ai soci senza avere prima soddisfatto crediti tributari;
– per gli amministratori, che nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione abbiano fatto operazioni di liquidazione o abbiano eventualmente occultato attività sociali;
– per i soci che abbiano, eventualmente, ricevuto dagli amministratori, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, denaro o altri beni sociali in assegnazione, o che abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione (la responsabilità opera nei limiti del denaro e dei beni ricevuti).
Attenzione però: la responsabilità non opera automaticamente, ma solo nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria la accerti con proprio atto motivato, a sensi art. 36, D.P.R. n. 602/1973 (quindi con un atto ulteriore e diverso rispetto a quello notificato alla società).
L’attrazione patrimoniale dei soci, ex amministratori e liquidatori, prevista dall’art. 36 non potrà quindi avvenire a titolo di responsabilità in solido con la società, bensì per fatto proprio, dando luogo a una fattispecie tipicamente civilistica: un debito distinto (che non comprende quindi le relative sanzioni) dall’obbligazione tributaria dell’Ente collettivo.
La responsabilità dei liquidatori, degli ex amministratori e dei soci deriva, in sostanza, da un’obbligazione tributaria non assolta dalla società: il che può avverarsi soltanto quando l’imposta è stata prima accertata, attraverso un atto valido nei confronti della stessa società.
Si può così comprendere, dunque, quale fosse la reale finalità della norma del decreto Semplificazioni del 2014: considerare ex lege valido un atto notificato anche a una società estinta, al fine di poter, poi, agire nei confronti dei soci, dei liquidatori e degli ex amministratori della stessa (veri destinatari della disposizione).
Sottolineato, comunque, che la responsabilità di liquidatori, soci ed ex amministratori si riferisce a debiti tributari sorti entro la cancellazione dal Registro delle imprese, e non successivamente: la previsione dell’art. 36, D.P.R. n. 602/1973 non contempla, infatti, eventuali emersioni di debiti tributari nati dopo la cancellazione, diversamente da quanto accade sotto il profilo civilistico (art. 2495 c.c.; Corte di Cassazione, SS.UU., n. 6070/2013).
Per notizie, novità e approfondimenti, gli articoli dello Studio Legale Mascitti. https://legalemascitti.it/articoli/
Contattaci per avere
maggiori informazioni