Come “evitare” che la casa vada in comunione?

La Corte di Cassazione dice che, in caso di comunione legale tra i coniugi, “il bene acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce oggetto della comunione tra di loro e diventa in via diretta, bene comune ai due coniugi, anche se destinato a bisogni estranei a quelli della famiglia e il corrispettivo sia pagato, in via esclusiva o prevalente, con i proventi dell’attività di uno dei coniugi”.


La casa acquistata da uno dei coniugi non rientra nella comunione a condizione che:


L’immobile sia stato acquistato con il denaro di un singolo coniuge, che gli deriva dalla vendita di beni ricevuti in donazione o in eredità, quindi che non rientrano nella comunione, o di beni suoi personali, dei quali era proprietario prima del matrimonio.


L’atto di acquisto dell’immobile deve contenere la riserva di proprietà a favore del singolo coniuge.

L’altro coniuge si deve presentare dal notaio e fornire esplicita dichiarazione dove dichiara di rinunciare alla sua parte di proprietà del bene, questa dichiarazione deve essere riportata anche nell’atto di acquisto e firmata dall’interessato.


Esclusivamente in presenza di simili condizioni è possibile escludere dalla comunione la casa acquistata ad esempio dal marito senza che la moglie abbia partecipato all’acquisto.

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