La risposta è stata fornita dagli Ermellini con una sentenza del 2018, la numero 11668.
Nella comunione dei beni non rientrano in modo esclusivo alcune categorie di acquisti:
- Gli acquisti per beni di utilizzo strettamente personale o necessari all’esercizio della professione di ognuno dei coniugi.
- I soldi derivanti dal risarcimento del danno o i beni acquistati con quel denaro.
- Le donazioni o i beni ricevuti in eredità.
- I beni dei quali si era proprietari prima di sposarsi.
Il resto è in comunione.
Se una coppia è sposata in comunione dei beni, i coniugi sono contitolari, al 50%, degli acquisti fatti dal giorno del matrimonio, anche quando l’acquisto viene fatto da uno dei coniugi, o se il prezzo è stato pagato con i soldi di costui, i beni entrano lo stesso e in automatico nella comunione, indipendentemente da una esplicita manifestazione di volontà in questo senso.
Se anche all’atto di acquisto partecipa il marito e non la moglie, ed è lui che si reca dal notaio e firma il rogito, l’immobile da lui acquistato rientra nella comunione e appartiene pro quota anche alla moglie.
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