La Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti affidati alla riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.
L’importo è calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge e comprende: capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Ma non si può generalizzare.
Infatti sono stralciati solo i crediti di amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali.
Per gli altri lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora.
Mentre il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
Invece per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, e non annulla ad esempio neppure le sanzioni.
Inoltre, si prevede che gli enti creditori come i Comuni, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento, adottando un provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
In ogni caso, per tutti i debiti entro i mille euro è prevista una sospensione della riscossione fino al 31 marzo 2023.
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