Il fermo amministrativo (anche detto fermo fiscale) è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite il concessionario della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (ad esempio auto) , al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, Bollo auto, ICI, ecc.) oppure a multe relative ad infrazioni del Codice della Strada.
In caso di mancato pagamento della cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei beni intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito dell’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non salderà il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà alla cancellazione del fermo amministrativo.
Il veicolo, infatti:
non può circolare: e se circola è prevista la sanzione;
non può essere radiato dal PRA: quindi non può essere demolito od esportato;
se il veicolo viene venduto, il debito rimane in carico al vecchio proprietario, ma il veicolo rimane gravato del fermo amministrativo e, di conseguenza, anche il nuovo proprietario non può né circolare, né radiare il veicolo.
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