Contratto di locazione e danni alle pareti

In tema di locazioni, l’inquilino deve consegnare l’immobile in buono stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso.


Quindi rientra nella normalità il fatto che dopo tanti anni la moquette sia consumata, che le cinghie delle tapparelle siano rovinate, o che vi sia bisogno di cambiare parti di elettrodomestici.

E in merito ai danni alle pareti?


Per i danni alle pareti si intende, ad esempio, ai danni derivanti dai fori lasciati nelle pareti per i quadri o le mensole, oppure della differenza di colore che si verifica tra parti di un muro quando vi si appoggia un mobile.
In questi casi il contratto di locazione può stabilire un rimborso forfettario, oppure addossando al conduttore l’obbligo di provvedere alla tinteggiatura e stuccatura.


Nel caso, invece, in cui il contratto locazione non dica nulla, il tribunale di Milano ha recentemente stabilito che il locatore non può pretendere che il conduttore riporti l’immobile a nuovo, provvedendo alla pitturazione delle pareti e\o al ripristino delle stesse.

Il principio che viene sancito dalla sentenza 9637/21, richiamata è quello per cui il locatore deve tollerare il normale deterioramento di parti dell’appartamento, così come  pure deve tollerare quei piccoli danni causati dalla normale usura derivante dal decorso del tempo, che rientrano nella conseguenze dell’ordinario godimento dell’immobile.

Quindi dei danni alle pareti risponde l’inquilino solo nel caso in cui il locatore riesca a dimostrare che questi sono stati determinati dall’incuria e dal cattivo uso da parte del conduttore.

 In tal caso, tuttavia, il locatore dovrà provare anche lo stato originario dell’immobile e la differenza con lo stato al momento del rilascio.

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