La prescrizione delle cartelle esattoriali

Ti è mai arrivata una cartella esattoriale riferita a un debito di molti anni fa?


Ti sarai domandato se il tempo trascorso ha fatto cadere in prescrizione la cartella esattoriale.


Ma cosa significa esattamente la “prescrizione” in questo contesto?


Quando una cartella esattoriale va in prescrizione e quali eventi possono interrompere la prescrizione, rendendo così un debito vecchio ancora esigibile?


Queste sono domande legittime ed importanti, che richiedono una comprensione accurata per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli.


Il primo passo da fare dopo aver ricevuto una cartella esattoriale è verificare la data del debito.


Questo passaggio è essenziale, poiché spesso le cartelle esattoriali possono fare riferimento a debiti già caduti in prescrizione. Nella cartella esattoriale troverai un foglio riepilogativo con una tabella, che indica il tributo dovuto e l’anno di riferimento.

È proprio da lì che devi partire per verificare se c’è stata la prescrizione.

Ma cos’è la prescrizione?

La prescrizione è un meccanismo giuridico di tutela per il debitore. Immagina che ci sia una sorta di timer: una volta che viene avviato, se il creditore non agisce entro un determinato tempo per riscuotere il debito, questo decade. 

Questo tempo può essere però resettato da specifiche azioni del creditore che interrompono la prescrizione, come una richiesta di pagamento o una notifica.

Come far valere la prescrizione di una cartella?

La prescrizione opera in automatico: basta infatti il decorso del tempo. 

Tuttavia è sempre necessario che intervenga il giudice ad annullare la cartella prescritta perchè, diversamente, questa diventa definitiva anche se illegittima.

Il giudice a cui rivolgersi è:

  • il giudice di pace se la cartella si riferisce a multe e altre sanzioni amministrative. Il termine per il ricorso è di 30 giorni;
  • la Corte di Giustizia Tributaria se la cartella si riferisce a tasse e imposte o a sanzioni collegate ad esse. Il termine per il ricorso è di 60 giorni;
  • il tribunale ordinario, sezione lavoro, se la cartella si riferisce a contributi Inps o Inail. Il termine per il ricorso è di 40 giorni.

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