Se c’è una novità importante della gestione della crisi di impresa è la determinazione sulla autonomia dell’imprenditore.
Quando si parla di Composizione negoziata, tra gli aspetti più concreti infatti ci sono gli atti dell’imprenditore.
All’intero dell’autonomia privata, così confermata in termini illimitati, si registrano dei “controlli” e questa è accompagnata talvolta da “integrazioni”: ma in nessun caso con l’effetto di condizionare la validità giuridica ovvero la opponibilità ai terzi dell’atto interessato.
L’atto compiuto dall’imprenditore (abbia esso natura “ordinaria”; natura “straordinaria”) è sempre e comunque valido ed opponibile.
Esso non è meno valido ed opponibile di quanto lo sarebbe nel contesto di una “trattativa stragiudiziale” tradizionale.
E per converso esso non è necessariamente “più” valido di quanto non sarebbe se posto in essere nel contesto di una “trattativa stragiudiziale”.
Per tale ragione si può affermare la regola secondo la quale la procedura di Composizione negoziata della crisi d’impresa è improntata al principio della autonomia privata illimitata dell’imprenditore.
il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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