All’art. 3 del Codice della Crisi di Impresa sono individuati specifici segnali di allarme per l’attivazione tempestiva degli organi sociali al fine di superare la crisi finanziaria, segnatamente: (a) ritardi sui pagamenti degli oneri retributivi scaduti da almeno 30 giorni (maggiori della metà del totale delle passività mensili); (b) passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni (superiori alle passività non scadute); (c) esposizioni nei confronti del sistema creditizio e di intermediari scadute da oltre 60 giorni per un importo almeno pari al 5% delle esposizioni e (d) interessi di mora che attivano Obblighi di Segnalazione dei cosiddetti “creditori pubblici qualificati”.
La norma quindi indica strade precise da seguire, e alla luce delle suddette disposizioni, in caso di potenziale crisi, qualsiasi imprenditore o azienda – indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura – può richiedere l’accesso alla Camera di Commercio locale per pervenire a una Composizione Negoziata.
il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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