Ipoteca esattoriale: obbligo di comunicazione preventiva (anche prima del 2011)

L’iscrizione ipotecaria, in particolare quella esattoriale (art.77 d.p.r. n. 602/1973) non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa alla esecuzione forzata vera e propria.


Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 77 d.p.r. n. 602/1973 (quindi prima del 13 luglio 2011), l’amministrazione prima di iscrivere ipoteca esattoriale deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative in trenta giorni- per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi quindi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale, comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria, per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli art. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria di illegittimità.

La dichiarazione deve essere giudiziale, quindi emessa dal Giudice.
Cassazione Civile ordinanza n. 26999 del 21/09/2023

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