La crisi d’impresa e le responsabilità dell’amministratore

La finalità del nuovo CCII è intercettare la crisi, attivando “…gli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 3 CCII).

Prima che l’azienda entri nella fase di insolvenza, il legislatore obbliga ad istituire (o rafforzare) i sistemi di controllo interni, che devono consentire:
– l’identificazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico\finanziario;

-la verifica della sostenibilità dei debiti a breve-medio termine (12 mesi).


La responsabilità del rispetto degli obblighi sopra descritti è in capo agli amministratori dell’impresa.

L’imprenditore è tenuto ad adottare misure idonee ad intercettare preventivamente lo stato di crisi, mettendo in atto interventi opportuni per la composizione. Gli amministratori che non si sono attivati per affrontare la crisi, perché non si sono dotati di adeguati assetti organizzativi per riconoscerla, potrebbero dover far fronte ai debiti dell’impresa con il proprio patrimonio.

In questo caso l’Organo di controllo, collegio sindacale o revisore legale, ha la responsabilità di monitorare l’adeguatezza degli assetti.

Il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.

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