In base all’attuale sistema normativo, i sei scatti stipendiali devono essere computati nella determinazione della misura del TFS, quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per:
– raggiungimento del limite di età;
– permanente inabilità al servizio;
– decesso;
– a domanda, ma in questo caso solo se si è andati via con almeno 55 anni di età e maturati almeno 35 anni di servizio utile.
La mancata inclusione dei 6 scatti sulla buonuscita è stata accertata dal Consiglio di Stato che, con la importantissima sentenza n.1231 del 2019, ha confermato che anche al personale che cessa dal servizio per anzianità, quindi con un’età di 55 anni e 35 di servizio effettivo, spettano i 6 scatti sul TFS.
Nei casi in cui è stata riscontrata la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo della buonuscita, in concreto, è stato determinato un danno economico ingente di circa 10.000,00 Euro lordi.
CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO?
REQUISITO SOGGETTIVO: hanno diritto ad accertare l’avvenuta inclusione dei sei scatti stipendiali nella determinazione del proprio TFS il personale ex Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle FF.AA.
REQUISITO OGGETTIVO: essere andati in pensione “a domanda” avendo compiuto, al momento del pensionamento, almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio “utile”.
COSA DOMANDARE? Il ricalcolo del trattamento di Fine Servizio, per ottenere l’inclusione, ai fini della sua quantificazione, dei sei scatti stipendiali. Al riconoscimento della domanda consegue l’aumento del TFS di circa euro 10.000,00 lordi, oltre interessi.
Il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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