E’ valida la notifica della cartella esattoriale effettuata direttamente all’erede?
O deve essere fatta all’ultimo domicilio del defunto?
Dopo la morte di qualcuno ci si preoccupa dei soldi che questi ha lasciato, altre volte bisogna occuparsi dei suoi debiti.
In altri casi è il fisco a raggiungere gli eredi prima che abbiano il tempo di porsi delle domande sui debiti o sui beni che la persona scomparsa abbia lasciato.
Tra i debiti vi sono senza dubbio le cartelle esattoriali!
La prima domanda, a questo punto forse sarebbe: la cartella esattoriale si eredita? La risposta la trovi qui.
Continuando nel ragionamento ci si chiede se la Riscossione possa bussare all’erede? o debba rivolgersi al defunto?
In caso di decesso del contribuente, anche se gli eredi non hanno comunicato il proprio domicilio fiscale, è comunque valida la notifica dell’atto impositivo effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate riscossione a uno di essi.
Normalmente l’Agenzia delle entrate riscossione procede con la notificazione impersonale e collettiva agli eredi, all’ultimo domicilio del defunto.
Ma attenzione! questa è una mera facoltà dell’ufficio, la cui mancanza non determina la nullità della notifica eseguita direttamente nei confronti di un singolo erede.
Si è espressa così la Corte di Cassazione e ha evidenziato, che mentre la cartella di pagamento va notificata agli eredi, la formazione del ruolo, va operata al nome del contribuente, pur dopo il suo decesso.
Quindi non solo la riscossione può agire direttamente verso gli eredi, ma può agire addirittura contro uno solo di loro, scegliendo – a caso – l’erede che è più solvibile.
È quanto ha stabilito la Corte suprema, con l’ordinanza n.12964 del 13 maggio 2024.