La notifica di Equitalia è nulla in alcuni casi, tra cui se fatta al convivente, senza informazione al destinatario.
Ma di fatto che succede?
Le cartelle di pagamento di Equitalia possono essere spedite con una raccomandata (con avviso di ricevimento), fin qui è semplice.
Ma come verificare se la notifica di Equitalia è nulla?
Che accade se il postino non trova il destinatario?
Può comunque effettuare la notifica consegnando la cartella ad uno dei seguenti soggetti:
– ad una persona di famiglia (parente o anche affine) o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace;
– in mancanza, al portiere dello stabile (l’ufficiale che fa la notifica di Equitalia deve dare atto dell’assenza del destinatario e delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto).
– in mancanza anche del portiere, ad un vicino che accetti di riceverlo.
Ma chi sono le persone di famiglia a cui si può consegnare la notifica di Equitalia?
Affinché la notifica possa essere considerata valida per “persone di famiglia” si intende:
- parenti o affini non componenti del nucleo familiare la cui presenza in casa (del destinatario) non sia solo occasionale e temporanea;
- persona di famiglia non convivente;
- suocera anche non convivente ma residente nello stesso stabile del destinatario;
Al contrario è nulla la notifica a persona non legata al destinatario da rapporti di parentela (di affinità o di servizio), né convivente anche se tale persona è stata trovata nell’abitazione del destinatario.
Attenzione però, se la notifica di Equitalia è fatta a persona diversa dal destinatario (persona di famiglia, o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, o da un vicino),
Equitalia deve inviare al destinatario effettivo una seconda raccomandata c.d. C.A.N. (acronimo che sta per Comunicazione di Avvenuta Notifica).
Con tale comunicazione il destinatario viene informato della notifica di Equitalia e della consegna della cartella a un soggetto differente da lui
– di cui gli indica nome e cognome –
affinchè il contribuente possa farsi consegnare la cartella. Senza l’invio del C.A.N., la notifica è nulla.
Ma bisogna sapere che il contribuente che impugni la cartella per tale motivo sana il vizio, perché ammette implicitamente di aver avuto conoscenza della notifica.
L’unico modo per contestare il mancato invio del C.A.N. è di attendere il successivo atto di Equitalia (un pignoramento, un fermo, ecc.) e quindi impugnare quest’ultimo per mancata notifica della cartella di pagamento a monte.
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