PACE FISCALE MODELLO – Dal sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, la direttiva per il saldo e stralcio della Pace Fiscale:
“Al via l’operazione “saldo e stralcio” delle cartelle. Agenzia delle entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare
la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1 commi 184 e seguenti) che
consente, alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta, con una
percentuale che varia dal 16 al 35 per cento dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
La legge prevede che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica le persone fisiche con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro,
oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
Il modello SA–ST, dove “SA–ST” indica “saldo e stralcio”, deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 ed è disponibile, oltre che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, anche in tutti gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.
Vediamo quindi chi può beneficiare del provvedimento e cosa prevede nel dettaglio.
CHI PUÒ ADERIRE
Il modello SA-ST per aderire al “saldo e stralcio” è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali
indicati dalla legge (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro) e che abbiano debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti esclusivamente da:
omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’art. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’articolo 54-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Possono aderire al “saldo e stralcio” anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della Legge n. 3/2012 (legge sul sovraindebitamento) alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.
Rientrano nell’agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di ISEE e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno
aderito alle precedenti “rottamazioni delle cartelle” previste dal DL n. 193/2016 e dal DL n. 148/2017 e non hanno perfezionato integralmente e tempestivamente i pagamenti delle somme dovute.
QUANTO SI PAGA
Sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal “saldo e stralcio” senza corrispondere le sanzioni e gli interessi
di mora e pagando una percentuale che varia in base alla situazione economica del contribuente.
In particolare si verserà il 16% dell’importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro, il
20% con ISEE da 8.500 fino a 12.500 euro e il 35% se il contribuente ha un ISEE compreso tra 12.500 e 20 mila euro.
Nel caso di persone fisiche per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.
Saranno comunque dovute le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Il modello SA–ST deve essere correttamente compilato in tutte le sue parti:
dopo aver riportato i dati personali, bisogna indicare le cartelle o gli avvisi per i quali ci si vuole avvalere del provvedimento “saldo e stralcio”.
Successivamente bisogna attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalando il valore ISEE del proprio nucleo familiare o allegando, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.
Nel modello il contribuente deve inoltre specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un’unica soluzione entro il 30 novembre
2019 oppure in 5 rate di importo variabile (35% del totale dovuto entro il 30 novembre 2019, il 20% entro il 31 marzo 2020, il 15% 3 entro il 31 luglio 2020,
il 15% entro il 31 marzo 2021 e il restante 15% entro il 31 luglio 2021) con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Il modello SA–ST deve essere presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (PEC), insieme alla copia del documento di identità e
alla documentazione allegata, alla casella PEC della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l’elenco delle PEC è
pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
PER CHI RESTA FUORI SCATTA LA ROTTAMAZIONE-TER
In assenza dei requisiti, la presentazione della domanda di adesione al “saldo e stralcio”, come previsto dalla legge, sarà considerata in automatico come
richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall’art. 3 del DL n. 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.
LA COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE.
Entro il 31 ottobre 2019 Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate
per il “saldo e stralcio” oppure, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili ai sensi dell’art. 3 del DL n. 119/2018, gli importi
dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento”.