Che succede se il pagamento del canone di affitto è solo parziale?
Si ha comunque diritto al bonus affitto?
Come si fa ad essere certi di ottenere il bonus in caso di pagamento parziale?
Il diritto a fruire del bonus affitto sorge solo nel caso in cui venga realmente effettuato il pagamento del dovuto.
Tuttavia, se il conduttore dell’immobile ha maturato un debito pregresso riguardante canoni di locazione relativi a diverse mensilità,
ad esempio durante l’emergenza sanitaria, può non essere certo che il pagamento – qualora sia parziale e non integrale – riguardi effettivamente
i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e di maggio: se il pagamento si riferisce ad altri periodi dell’anno, il credito di imposta non matura.
Il problema esiste ma c’è anche uno stratagemma utile a risolverlo,
infatti può essere risolto indicando espressamente, all’atto del versamento,
che il pagamento parziale riguarda i canoni di marzo, aprile e maggio 2020, che danno appunto diritto al bonus.
In base all’art. 28 del decreto Rilancio, proprio relativo al bonus
sulle locazioni, viene attribuito un credito d’imposta del 60% relativo ai canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2020.
Ciò a condizione che il contratto abbia a oggetto canoni di locazione,
di leasing, di concessione relativi a immobili non abitativi utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa sia essa commerciale, industriale, etc. o di lavoro autonomo.
Inoltre, il fatturato relativo ai predetti periodi deve essere diminuito almeno del 50% rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente.
La disposizione prevede espressamente, ed in questo differisce
dall’art. 65 del decreto Cura Italia, che il credito sorge solo nel caso in cui venga effettuato il relativo pagamento del dovuto.
La precisazione, oltre a desumersi dalla norma, è stata anche indicata anche nella circolare n. 14/E del 6 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.