Esiste la proroga? Possiamo parlare di proroga della sospensione degli sfratti?
L’articolo 17-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, proroga la sospensione degli sfratti in tribunale fino al 31 dicembre 2020.
La disposizione interviene sull’art. 103 del recente decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo.
In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti in tutta Italia.
Partiamo dal principio, in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, lo sfratto si avvia con la convalida, che costituisce il titolo
esecutivo attraverso il quale promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile.
Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il giudice ordina il rilascio dell’immobile e fissa il termine per l’esecuzione, che generalmente è di 30 giorni.
Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l’immobile, si può promuovere l’azione esecutiva di rilascio forzoso dell’immobile:
l’azione di rilascio forzoso dell’immobile inizia con la notificazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica all’inquilino la data e l’ora in cui eseguirà l’accesso forzoso presso l’immobile per lo sgombro;
la liberazione dell’immobile può essere effettuata, se necessario, anche con l’intervento della forza pubblica.