Quanto costano le cartelle esattoriali?
Quando Equitalia (oggi ADER) manda il conto anche una semplice multa lievita facilmente, ma come è possibile?
Agenzia delle Entrate riscossione fa pagare al contribuente, oltre agli importi dovuti, l’aggio e tutta una serie di spese, ma – in misura variabile- un tasso di interesse sulle somme dovute che normalmente è la parte più salata del debito.
Vediamo come si calcola.
Quando una cartella di pagamento è pagata con un ritardo superiore a 60 giorni, oltre all’innalzamento dell’aggio di riscossione dal 3% al 6%, Agenzia delle Entrate – Riscossione applica gli interessi di mora,
che, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, sono conteggiati sulle somme che sono iscritte a ruolo a titolo di imposta, cioè, con esclusione delle sanzioni e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Gli interessi di mora decorrono non dal 61° giorno successivo alla data della notifica della cartella di pagamento ma dalla data di notifica della cartella di pagamento a quella in cui è eseguito il pagamento delle somme pretese,
applicando il tasso di interesse che è determinato con cadenza annuale, cioè nella misura del 3,50% fino al 30 giugno 2019 e del 2,68% dal giorno successivo.
In pratica, il conteggio è eseguito applicando la formula:
imposta iscritta a ruolo x giorni (dalla data di notifica alla data di pagamento) x tasso di interesse/36500.
Quali sono i tassi applicati nel tempo?
LA VARIAZIONE TEMPORALE DEL TASSO DEGLI INTERESSI DI MORA
dal 1.7.2019 2,68%
dal 15.5.2018 3,01%
dal 15.5.2017 3,50%
dal 15.5.2016 4,13%
dal 15.5.2015 4,88%
dal 01.05.2014 5,14%
dal 01.05.2013 5,2233%
dal 01.10.2012 4,5504%
dal 01.10.2011 5,0243%
dal 01.10.2010 5,7567%
dal 01.10.2009 6,8358%
dal 01.01.1999 8,4%
Esempio.
Ad esempio, se la cartella di pagamento è notificata il 20 settembre 2019, le imposte ammontano a euro 10.000 e il pagamento avviene dopo 100 giorni dalla notifica, gli interessi di mora ammontano a euro 73,42 (cioè 10.000 x 2,68 x 100/36500).
Oltre 70 euro per soli 3 mesi, è evidente che nel tempo i debiti possono facilmente lievitare.
Il tasso di interesse per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura del 4% (che va computato a decorrere dal giorno successivo a quello di
scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli in cui le imposte sono iscritte) è fisso e pure il tasso di
interesse per dilazione di pagamento che è applicato nella misura del 4,5% se il debitore chiede a Agenzia delle entrate – Riscossione di frazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (elevabili a 120 rate mensili).
Il provvedimento si applica anche agli avvisi di accertamento esecutivi, che vengono conteggiati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica dell’atto, se il contribuente non esegue il pagamento entro il termine di proposizione del ricorso.
Va ricordato che se il valore della controversia (limitato alle sole imposte ovvero alle sanzioni se queste sono l’oggetto della pretesa) non è superiore a euro 50.000, si applica la procedura di reclamo-mediazione, per cui il
contribuente beneficia della sospensione del pagamento fino alla scadenza del termine di 90 giorni fissato per la definizione della procedura.
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