Il pignoramento è un atto formale che dà il via al processo di espropriazione forzata. L’atto di pignoramento è infatti il primo atto esecutivo, realizzato con lo scopo di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto di credito del creditore procedente, e anche di tutti gli altri creditori che successivamente dovessero intervenire nel procedimento esecutivo.
Cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è dunque un vincolo giuridico che concerne solo il valore di scambio dei beni, il debitore può infatti continuare a disporre materialmente dei beni che sono oggetto di pignoramento, tranne l’effettuazione di comportamenti che possano comportare la sottrazione, la distruzione o il deterioramento degli stessi.
Il pignoramento può essere:
- immobiliare, se ha per oggetto beni immobili;
- mobiliare, se ha per oggetto cose mobili;
- presso terzi, se ha per oggetto crediti o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. L’esempio classico è il pignoramento del saldo di un conto corrente bancario.
La forma del pignoramento
Formalmente l’atto di pignoramento contiene un’intimazione da parte dell’ufficiale giudiziario al debitore, l’art. 492 c.p.c. al comma 1 dice che “Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi”.
Ne deriva che saranno inefficaci nei confronti del creditore che procede nell’esecuzione, gli atti che hanno per oggetto la vendita o qualsiasi altra disposizione giuridica dei beni oggetto di pignoramento.
Pignoramento e precetto, quali sono le differenze?
Come intuibile, non si può confondere il pignoramento con il precetto.
Il precetto è un atto del creditore, mentre il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario. Al pignoramento si giunge dopo che il creditore ha provveduto a notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.
Ne deriva che il pignoramento “segue” il precetto. Ma attenzione alla scadenza “Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione”.
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