Quali sono i mezzi predisposti dalla legge per recuperare un credito?
Per il recupero crediti la legge appronta diverse procedure.
Normalmente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla cosiddetta costituzione in mora del debitore, che si sostanzia in un invito al pagamento fatto dal creditore (o dal suo procuratore) al debitore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.
– Nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi diventano automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento (cioè un atto con cui si richiede in modo formale il pagamento, tale atto è notificato a norma di legge).
– Altra procedura assai utilizzata è quella del ricorso per decreto ingiuntivo. Si tratta di una richiesta che si fa al giudice di emettere (con decreto, appunto) un ordine di pagamento (o consegna) al debitore. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può, però, essere richiesto solo ove sussistano determinate condizioni.
– Resta infine, qualora non siano esperibili le procedure sopra indicate, il ricorso ad un procedimento ordinario (che termina con una sentenza), volto ad accertare l’esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all’adempimento.
Oltre ai suddetti mezzi, che intervengono successivamente alla costituzione del rapporto obbligatorio, esistono delle specifiche garanzie e tutele, che possono essere inserite all’atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato e che garantiscono e tutelano il creditore.