Una domanda che spesso viene posta dai soci o amministratori di una S.r.l. è se sussiste una loro personale responsabilità per i debiti tributari contratti da una società ormai estinta.
La risposta ci è offerta dall’art. 2495 del codice civile.
Detta norma dispone che successivamente alla cancellazione della società, ferma restando l’estinzione, i creditori sociali (dunque anche il Fisco) non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Dunque, dalla normativa non sussiste alcun dubbio che la responsabilità per i debiti tributari, anche in caso di estinzione della società, può passare dalla S.r.l. ai singoli soci o amministratori.
Tuttavia, è intervenuta la Corte di Cassazione che con la recente ordinanza n°8701/2014 ha precisato che per aversi il c.d. passaggio di responsabilità dalla società estinta ai singoli soci è indispensabile la notifica a questi ultimi di “un avviso di accertamento – cioè un motivato provvedimento impositivo – in cui si evidenzino le ragioni di questo passaggio”.
Secondo i giudici di legittimità, l’Amministrazione Finanziaria non potrebbe procedere all’iscrizione a ruolo delle somme inevase da una società cancellata dal registro delle imprese, senza prima notificare ai singoli soci o amministratori un apposito avviso di accertamento in cui risulti il passaggio di responsabilità.
Pertanto la cartella di pagamento notificata ai soci personalmente deve essere dichiarata illegittima tutte le volte che non sia preceduta da un avviso di accertamento che indichi i motivi della loro chiamata in causa quali debitori al posto della società estinta.
Detto avviso, inoltre, come precisato più volte dalla Cassazione, deve spiegare dettagliatamente il presupposto dell’eventuale responsabilità del socio.
Quindi è sempre onere del Fisco provare che, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione di una quota dell’attivo ai soci e che questa sia stata riscossa.
Attenzione però, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica di una cartella di pagamento a società dichiarata cancellata dal registro delle imprese e, dunque, giuridicamente estinta – deve considerarsi nulla.
Pertanto un’eventuale notifica potrà farsi solo ai soci ma con tutte le cautele di cui sopra.
Per notizie, novità e approfondimenti, gli articoli dello Studio Legale Mascitti. https://legalemascitti.it/articoli/
Contattaci per avere
maggiori informazioni