Dal 21 gennaio l’ufficialità delle regole per la ‘Definzione agevolata 2023′.
La manovra di bilancio contiene una ‘Definizione agevolata’ per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi quelli che rientravano in precedenti misure agevolative (e anche per chi si è determinata l’inefficacia).
La possibilità per il contribuente è di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora, nonché il cosiddetto aggio. Vanno pagate invece le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive, oltre i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni inflitte per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la misura si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per beneficiare della Definizione agevolata 2023 il contribuente può aderire facendo una apposita istanza.
Si potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 202, oppure rateizzando, con un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le rate restanti, spalmate nei successivi 4 anni, andranno pagate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le 16 rate restanti invece di pari importo.
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