Brutte notizie per chi scappa dai creditori, l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore, può interrogare l’anagrafe tributaria al fine di verificare l’esistenza di conti correnti bancari intestati al debitore.
Lo prevede l’art. 492 bis, rubricato “ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare” che, su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
A tal fine il creditore, dovrà depositare, tramite l’assistenza di un avvocato, un’apposita istanza, così l’ufficiale giudiziario potrà accedere nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Conclusosi l’accesso telematico l’ufficiale giudiziario redigerà, un verbale nel quale avrà cura di indicare le banche dati interrogate e l’esito dell’interrogazione e con l’indicazione quindi dei risultati della ricerca effettuata.
Se vengono individuate cose del debitore in luoghi a lui appartenenti, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti in tema di pignoramento mobiliare.
il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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