Spesso la prima risposta è la composizione negoziata, ma all’imprenditore conviene?
Nel momento in cui si affronta la crisi di impresa, e si hanno debiti tributari, spesso si valuta il percorso di composizione negoziata, ma l’Agenzia delle Entrate non può concedere alcuno stralcio, può soltanto:
- 1 riconoscere una dilazione di 72 mesi su richiesta dell’imprenditore (sottoscritta anche dall’esperto e previa pubblicazione del contratto nel registro delle imprese),
- 2 concedere una riduzione degli interessi sui debiti tributari per il periodo che intercorre tra la nomina dell’esperto e la conclusione del contratto (dopo che l’accordo è pubblicato).
Vista la modestia dei benefici è evidente che nei casi in cui vi sia una rilevante debitoria di natura tributaria non sia possibile affrontarla per intero, ciò perchè alla base del ragionamento vi è che l’agenzia è titolare di un diritto di credito costituito da risorse pubbliche e al tempo stesso che è anche un dovere di imposizione. Per questo motivo non può concedere riduzioni. Questa possibilità però c’è se si prende in considerazione una soluzione di uscita dalla crisi di impresa di rilevanza pubblicistica, come l’accordo di ristrutturazione. Solo all’interno di una procedura concorsuale infatti vi è la possibilità, a certe condizioni vagliate dal tribunale, di ottenere tramite la transazione fiscale una riduzione del debito tributario in linea capitale.
Con il termine transazione fiscale infatti si indicano le modalità con cui nell’ambito del concordato preventivo e nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti il debitore può ottenere una riduzione e/o una dilazione del proprio debito fiscale e previdenziale.
Per quanto riguarda il concordato preventivo, la legge fallimentare non stabilisce alcun vincolo all’abbattimento del credito erariale, a condizione che:
- la proposta concordataria risulti migliore rispetto alla liquidazione della società soggetta a procedura concordataria;
- i crediti tributari (assistiti da privilegio e non) non abbiano un trattamento deteriore rispetto a crediti di rango inferiore.
Di fondamentale importanza, nell’ambito del concordato preventivo è la relazione del professionista attestatore: tale relazione deve contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la proposta nell’ambito di tale procedura sia più vantaggiosa per i crediti tributari dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’ipotesi della liquidazione della società.
L’attestazione deve in particolare dare evidenza quale sia la soluzione in termini di maggiore apporto, rappresentato in via alternativa:
- dai flussi economici che genera la continuità aziendale;
- dall’esito della liquidazione fallimentare.
La valutazione della fattibilità giuridica ed economica della proposta e del piano viene eseguita da parte del commissario giudiziale. L’Agenzia delle Entrate può esprimersi in maniera favorevole oppure contraria ma, ove non intenda aderire alla transazione fiscale, è tenuta a fornire una puntuale motivazione, idonea a confutare in modo certo le osservazioni formulate dal commissario giudiziale.
il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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